Decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1949, n. Art. 13
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 sono estese ai trasporti di cose di cui alle "Concezioni speciali per determinati trasporti di persone e cose" ed al "Regolamento per i trasporti militari (cose)" vigenti sulle Ferrovie dello Stato.