Decreto del presidente della repubblica 8 gennaio 1949, n. 2 Art. 8
Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non piu' di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di lillo dei Comuni della Regione. Non si applicano le disposizioni dell' art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.