Decreto del presidente della repubblica 8 gennaio 1949, n. 2 Art. 6
Non sono eleggibili a consigliere regionale: a) il capo e il vice capo della polizia; b) i capi di Gabinetto dei Ministri; c) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione; d) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione; e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonche' amministratori di tali enti, istituti od aziende. Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.