Decreto del presidente della repubblica 8 gennaio 1949, n. 2 Art. 3
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio della Valle. I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico dei decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.