Decreto del presidente della repubblica 8 gennaio 1949, n. 2 Art. 13
Il tribunale d'Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47 , 50 , 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 ; 2) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato. Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parita' di voti il maggiore di eta'.