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Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1948, n. 1 · Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1948, n. 1136 — Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari

Decreto del presidente della repubblica 29 luglio 1948, n. 1 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' fissato in L. 750. Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo e' dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell' art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215 , rispettivamente per 26, 13, 12 e 6 giornate. Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo e' dovuto per il numero delle giornate per le quali e' stata corrisposta la retribuzione.