Decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1948, n. 1 Art. 2
I collocamenti a riposo, o le dispense dal servizio previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948.
I collocamenti a riposo, o le dispense dal servizio previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948.