Decreto del capo provvisorio dello stato 1 novembre 1947, n. Art. 2
Agli sminatori ed ai rastrellatori, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra. Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del precedente comma. Agli sminatori ed ai rastrellatori, addetti alle operazioni di cui all'art. 1, che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per mutilati ed invalidi di guerra nonche' le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo, per quanto riguarda pensioni ed assegni, il disposto dell'art. 3. Alle vedove ed agli orfani dei deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni suddette sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra.