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Decreto 29 luglio 1997, n. 331 · Decreto 29 luglio 1997, n. 331 — Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche

Decreto 29 luglio 1997, n. 331 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.

2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianita' maturata.

3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale e' valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.