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Decreto 7 ottobre 1997, n. 390 · Decreto 7 ottobre 1997, n. 390 — Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'art. 10-ter del decretolegge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492

Decreto 7 ottobre 1997, n. 390 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. In caso di inadempimento del mutuatario, la garanzia prevista dall' articolo 6, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , diviene operante in seguito alla cancellazione delle ipoteche iscritte e nei limiti dell'importo cancellato, nei seguenti casi:

a) per sopravvenuto accertamento della inefficacia definitiva delle iscrizioni ritualmente effettuate sugli immobili rimasti altrui;

b) per definitivo annullamento, senza possibilita' di rinnovazione, del decreto di espropriazione, se gli immobili ipotecati non sono stati altrimenti acquisiti dal comune o dal consorzio di comuni;

c) per consolidamento dell'atto che dispone la risoluzione della cessione dell'area in proprieta' o la decadenza dalla concessione in superficie sull'area stessa, se la legge non prescrive il subentro del comune ai sensi dell' articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

Note all'art. 2; - Il testo dell' art. 6, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell' art. 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' il seguente: "In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art. 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprieta' di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente, saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprieta'".