Decreto 30 giugno 1997, n. 322 Art. 3Criteri valutativi della esperienza professionale
1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza pofessionale nello svolgimento di una delle sottoindicate attivita':
a) agente di cambio iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale, tenuti dal Ministero del tesoro;
b) negoziatore abilitato ai sensi dell' articolo 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attivita' autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa, o comunque responsbile della stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attivita' autorizzate;
d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attivita' autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 , ovvero personale prepsto ad un'unita' operativa, o comunque responsabile della stessa, di un settore di attivita' autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 , ovvero responsabile del controllo interno.
2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere state svolte per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.
3. La documentazione da produrre per l'attestazione del posseddo dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve includere una dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale e' stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.
Note all'art. 3: - Il ruolo unico e il ruolo speciale degli agenti di cambio sono stati previsti dall' art. 7, comma 4 , e dall' art. 19, comma 2, della legge n. 1/1991 , di cui si riportanto i testi: "Art. 7 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati), comma 4. - Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti, ed alle incompatibilita' stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 19 (Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle societa' commissionarie di borsa), comma 2. - Dalla data di entrata invigore della presente legge non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale". - Il testo dell' art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e' il seguente: "2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le societa' di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto". - Il testo dell' art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996 e' il seguente: "3. Per ''servizi d'investimento'' si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione".
Verweist auf
- Decreto 30 giugno 1997, n. 322 Art. 1
- Decreto 30 giugno 1997, n. 322 Art. 19
- Decreto 30 giugno 1997, n. 322 Art. 7