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Decreto 26 giugno 1997, n. 330 · Decreto 26 giugno 1997, n. 330 — Regolamento recante norme sui limiti e sulle modalita' per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione

Decreto 26 giugno 1997, n. 330 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto puo' essere conferita soltanto per assemblee gia' regolarmente convocate; essa e' sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.