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Decreto 7 novembre 1996, n. 636 · Decreto 7 novembre 1996, n. 636 — Regolamento recante condizioni e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese

Decreto 7 novembre 1996, n. 636 Art. 2Soggetti destinatari delle anticipazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le anticipazioni a valere sul Fondo sono concesse a banche, S.F.I.S. e finanziarie, che hanno un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione delle societa' per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole imprese ovvero cento volte il predetto capitale nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento le finanziarie devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti, che devono permanere per tutto il periodo di durata dell'operazione di anticipazione:

a) possedere una capacita' operativa adeguata agli investimenti proposti, desumibile dallo svolgimento di attivita' nel settore delle assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo di almeno tre anni;

b) aver acquisito almeno dieci partecipazioni in piccole o medie imprese ed aver effettuato almeno tre smobilizzi nell'ultimo triennio;

c) avere conseguito nell'ultimo triennio un utile operativo a seguito degli investimenti effettuati.

3. A decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche le banche e le S.F.I.S. devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

4. Gli intermediari devono essere dotati di un'appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria all'attivita' di assunzione di partecipazioni e comprendente un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.