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Decreto 8 agosto 1996, n. 457 · Decreto 8 agosto 1996, n. 457 — Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali

Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 2

Capo I QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

In KraftAmtlicher Text

1. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Ministero del tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione, anche via fax, del decreto medesimo.

2. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa.

3. L'emissione e' rappresentata da un certificato globale che puo' avere carattere definitivo o provvisorio; in tale secondo caso e' sostituito, previo annullamento, da titoli definitivi.