Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 13
Capo II QUOTAZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DI ENTI LOCALI
1. Per i soggetti indicati nell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalita' di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il bilancio deve essere certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
Note all' art. 13 : - Per l' art. 1, comma 2 , e l' art. 105, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 73 del medesimo decreto legislativo e' il seguente: "Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione). - 1. Nella relazione prescritta dall' art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , l'organo esecutivo dell'ente esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". - Per il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 , si veda in nota all'art. 7.
Verweist auf
- Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 1
- Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 105
- Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 55
- Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 7
- Decreto 8 agosto 1996, n. 457 Art. 73