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Decreto 29 gennaio 1996, n. 152 · Decreto 29 gennaio 1996, n. 152 — Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali

Decreto 29 gennaio 1996, n. 152 Art. 12Quotazione sul mercato secondario

In KraftAmtlicher Text

1. L'ente emittente puo', con apposita delibera, richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario, con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell' art. 8, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 , come sostituiti dall' art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89 .

Nota all'art. 12: - Il testo dell' art. 8, commi 11 e 12, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all' art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente disposizioni dirette e coordinare, con le attribuzioni della CONSOB, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'emissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali), e' il seguente: "11. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca. 12. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente".