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Decreto 9 gennaio 1996, n. 43 · Decreto 9 gennaio 1996, n. 43 — Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalita' di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, adottato con decreto ministeriale 1 febbraio 1994, n. 693

Decreto 9 gennaio 1996, n. 43 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Le domande di contributo di cui all'art. 4 del decreto sono presentate alle seguenti scadenze decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: fino al sessantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1991, dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1992 e dal centocinquantunesimo giorno al duecentoquarantesimo giorno per le perdite subite nell'anno 1993.

2. All'art. 4, comma 1, lettera a), quinto alinea del decreto, la parola "espresso" e' soppressa.

3. All'art. 4, comma 1 del decreto, la lettera f) e' soppressa.

Nota all'art. 2: - Il testo dell' art. 4 del D.M. n. 693/1994 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 4 (Domanda di contributo). - 1. Ai fini della concessione del contributo, le cooperative, i consorzi e le societa', entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa, a seconda del settore di attivita' cui gli stessi consorzi e societa' appartengono, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione V. La domanda presentata al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al precedente art. 3, dalla seguente documentazione: a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto dei consorzi e delle societa' richiedenti vigenti al momento della domanda, nonche' degli eventuali successivi atti consortili di modifica. Lo statuto deve contenere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento, del consorzio o della societa'; b) copia della convenzione e di ogni altro accordo disciplinante i rapporti dei consorzi e delle societa' con gli enti finanziatori dai quali risulti, in particolare, il tipo di operazioni garantite, la loro durata e la quota garantita; c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del consorzio o societa' secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, dove si attesti la conformita' dei consorzi e delle societa' ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Da tale atto dovra' risultare in particolare: 1) la data di costituzione del consorzio o societa', l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti degli organi direttivi, l'indicazione di eventuali consorziati o soci che detengano una quota del fondo consortile superiore al 10 per cento, nonche' di quelli per conto dei quali il consorzio o la societa' operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 2) il numero delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda, distinte secondo il settore di attivita' (industriale, commerciale e di servizio, artigianale), con la dichiarazione che per ognuna e' stato acquisito il documento attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura; 3) la natura di piccole imprese delle imprese consorziate o socie, quanto ai requisiti dimensionali delle stesse riferiti agli anzidetti settori di attivita'; 4) l'ambito territoriale cui si estende l'effettiva operativita' della cooperativa, del consorzio e della societa' consortile; 5) l'ammontare di contributi e finanziamenti, previsti a titolo di reintegro delle perdite da leggi statali, regionali, o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui i consorzi e le societa' abbiano beneficiato nell'esercizio finanziario di riferimento; d) i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono altresi' fornire copia autentica dell'atto o della delibera di costituzione del fondo interconsortile di secondo grado a cui si aderisce, unitamente ad una relazione sulla consistenza del fondo, sui criteri di gestione attuati e sugli interventi effettuati negli ultimi tre anni; e) certificazione rilasciata dagli enti finanziatori attestante: l'ammontare dei fondi di garanzia monetari (fondi rischi) esistenti presso ciascuno di essi; l'ammontare dei prelevamenti da essi effettuati dai fondi di garanzia monetari (fondi rischi) nel corso dell'esercizio in relazione al verificarsi di insolvenze assistite da garanzia collettiva, con separata indicazione dei prelevamenti effettuati a titolo definitivo o a titolo provvisorio; l'indicazione, per ciascuna impresa consorziata insolvente, dell'ammontare dell'insolvenza nonche' dell'inizio delle eventuali azioni di recupero o, altrimenti, delle ragioni che giustificano il loro mancato esperimento; il proprio impegno a comunicare al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa le restituzioni conseguenti all'esaurimento delle relative procedure coattive o all'intervento dei fondi di cui all' art. 20 della legge n. 675/1977 , all' art. 7 della legge n. 517/1975 e all' art. 1 della legge n. 1068/1964 ; f) (soppressa); g) documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 . 2. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa possono richiedere la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 del bilancio relativo all'esercizio cui si riferiscono le domande di reintegro".