Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 Art. 6Organizzazione del servizio
1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da un presidente e da tre a quattro membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro. Il presidente e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili, anche in quiescenza. Gli altri membri sono scelti tra i dirigenti generali dell'amministrazione esclusi quelli preposti a direzioni generali, i professori universitari in materie attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualificati. La composizione deve essere, in ogni caso, tale da garantire l'autonomia, la competenza e l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita' del servizio.
2. I componenti il collegio interno durano in carica tre anni e quelli esterni all'amministrazione non possono essere immediatamente confermati. I componenti interni conservano lo status e le funzioni rivestite all'atto della nomina. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del presidente del collegio per il controllo interno, e' determinata l'organizzazione interna del servizio, che puo' essere anche articolato in sottocomitati in relazione a settori omogenei dell'amministrazione.
4. Al servizio e' assegnato, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, un apposito contingente di personale, anche gia' collocato fuori ruolo, costituito da tre dirigenti e fino a trenta unita' di personale delle varie qualifiche, ai quali sara' riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con contestuale modificazione del contingente di personale assegnato agli uffici del gabinetto del Ministro mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi della legge n. 734/1993 . Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta, in sede di prima applicazione ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, del direttore generale del personale e, successivamente, del presidente del collegio interno e' individuato, sulla base dei titoli di servizio posseduti, il personale da destinare al servizio.
5. Per motivate esigenze e per specifici compiti, il Ministro del tesoro puo' con proprio provvedimento, adottato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 , nominare esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, particolarmente qualifidati e di provata competenza, dei quali si avvale il collegio per il controllo interno. In questo caso i membri del comitato di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338 , sono scelti tra i componenti il collegio medesimo. Le stesse modalita' sono seguite per la nomina dell'esperto di cui al comma 1, salva restando in questo caso la valutazione dell'operato dell'esperto stesso da parte del Ministro del tesoro.
6. Al servizio sono assegnati uffici e mezzi, anche informatici, idonei al corretto svolgimento della funzione.
Note all' art. 6 : - L' art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri) cosi' recita: "Art. 6 (Valutazione dei risultati dell'incarico). - 1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attivita' svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza. 2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati. 3. Qualora il comitato non esprima il giudizio entro termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. 4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il rapporto per inadempienza. 5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attivita' prestata, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito".
Verweist auf
- Decreto 18 dicembre 1995, n. 590 Art. 20