Decreto 13 ottobre 1995, n. 561 Art. 4Categorie di documenti attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e alla repressione della criminalita'
1. Ai sensi dell' art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita', sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) atti e documenti relativi alle iniziative di finanziamento, previsione e controllo di bilancio e spesa, attinenti a programmi connessi alle esigenze di polizia e sicurezza e relativi all'attivita' di approvvigionamento, dislocazione, gestione e manutenzione di infrastrutture, tecnologie, mezzi, armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati in dotazione alle forze di polizia;
b) documenti di programmazione e di iniziativa dell'attivita' di vigilanza e di ispezione, nonche' verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi facenti capo all'Amministrazione del tesoro, attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero alla prevezione e repressione della criminalita';
c) atti relativi alle operazioni concernenti l'ideazione, anche grafica, la commessa, la fabbricazione e la distribuzione di moneta, carta moneta e titoli di Stato;
d) documenti relativi agli immobili adibiti alle sedi di servizio dell'Amministrazione, alle procedure di sicurezza ovvero elaborati o atti tecnici concernenti attrezzature e impianti soggetti ad omologazione ed approvazione quando l'accesso possa recare oggettivo e concreto pregiudizio alla sicurezza dei servizi e dei beni.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera c), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 13 ottobre 1995, n. 561 Art. 8