Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 Art. 2
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, e' aggiunto il seguente periodo: "Le strutture del Servizio sanitario nazionale e della sanita' militare sono tenute ad effettuare gli accertamenti richiesti, per il tramite del presidente della commissione medica periferica, dai medici incaricati di effettuare le verifiche entro il termine di 30 giorni dalla richiesta".
2. Al comma 3 dello stesso art. 7 del decreto 20 luglio 1989, n. 293, il primo periodo e' sostituito come segue: "La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento da inviarsi trenta giorni prima".
3. Alla fine dell'ultimo periodo dopo le parole "con allegato certificato medico attestante tale impossibilita'" sono aggiunte le seguenti parole "da trasmettere mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento".
Nota all'art. 2: - Per il testo vigente dell' art. 7 del D.M. n. 293/1989 si veda in nota all'art 1.
Verweist auf
- Decreto 3 gennaio 1992, n. 148 Art. 7