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Decreto 26 luglio 1990, n. 244 · Decreto 26 luglio 1990, n. 244 — Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati

Decreto 26 luglio 1990, n. 244 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Nei limiti della autorizzazione di spesa stabilita dal comma 4 dell'art. 11 della legge, l'entita' del contributo da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari e' determinata per ciascun anno del triennio 1990-1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali. Detta assegnazione e' commisurata proporzionalmente al numero degli stranieri immigrati, degli esuli e dei loro familiari, residenti nella regione al 1 gennaio del corrispondente anno, in regola con le norme che ne disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1990, l'entita' del contributo e' determinata in misura proporzionale al numero degli stranieri immigrati, degli esuli e dei loro familiari, che hanno regolarizzato la propria posizione alla data del 30 aprile 1990. In sede di determinazione dei contributi spettanti per l'anno 1991, si provvedera' ad eventuali conguagli sulla base dei dati definitivi del censimento e della regolarizzazione degli stranieri extracomunitari al 30 giugno 1990.