Decreto 12 giugno 1987, n. 236 Art. 2
La quota di partecipazione delle filiali all'estero degli istituti e delle aziende di credito di cui all'art. 1 del presente decreto alle operazioni di finanziamento potra' essere anche pari all'ammontare delle stesse sia che facciano carico ad una sola filiale sia a piu' filiali.