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Decreto 7 dicembre 2016, n. 261 · Decreto 7 dicembre 2016, n. 261 — Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera. (17G00015)

Decreto 7 dicembre 2016, n. 261 Art. 5Utilizzo delle informazioni sui prestatori di assistenza sanitaria

In KraftAmtlicher Text

1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, numeri 30-quinquies), 30-sexies), 34) e 35) del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380 , come modificato dal presente decreto, sono raccolte ed elaborate per le esigenze della programmazione sanitaria, in particolare il monitoraggio e valutazione degli interventi sanitari, compresi i loro esiti, la definizione degli standard di qualita', l'efficacia e l'efficienza, il monitoraggio del rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente, nonche' per ottemperare alle previsioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 .

2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute le informazioni di cui al comma 1, sostituendo al codice identificato un codice univoco a livello nazionale non reversibile ottenuto applicando la procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 , si veda nelle note alle premesse.