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Decreto 7 febbraio 2012, n. 25 · Decreto 7 febbraio 2012, n. 25 — Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. (12G0044)

Decreto 7 febbraio 2012, n. 25 Art. 7Installazione, collaudo e manutenzione

In KraftAmtlicher Text

1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , incluse quelle relative a collaudo e manutenzione.

2. L'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilita' di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che cio' comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile.

Note all'art. 7: Per il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008 , vedasi nelle note alle premesse.