Decreto 7 febbraio 2012, n. 25 Art. 11Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data e' abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 .
2. Le autorizzazioni gia' concesse all'entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore.
3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 , si interrompono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 11: Per il citato decreto ministeriale n. 443 del 1990 , vedasi nelle note alle premesse.