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Decreto 29 luglio 2010, n. 268 · Decreto 29 luglio 2010, n. 268 — Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

Decreto 29 luglio 2010, n. 268 Art. 3Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi.

2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.

3. Il riconoscimento del titolo professionale e' disposto con decreto dirigenziale, che e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformita' al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, e' subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto e' trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.

5. Il decreto di riconoscimento e' rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.