Decreto 29 luglio 2010, n. 268 Art. 10Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009.