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Decreto 8 luglio 2010, n. 135 · Decreto 8 luglio 2010, n. 135 — Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380. (10G0153)

Decreto 8 luglio 2010, n. 135 Art. 2Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 , dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicita': a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre 2010 e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2010; b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese, a cominciare da marzo e fino a dicembre, dei dati relativi alle dimissioni del secondo mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno. 4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformita' di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , in attuazione dell' articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .».

Note all'art. 2: - Per il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale n. 380 del 2000 , si veda nelle note all'art. 1.