Decreto 18 aprile 1997, n. 236 Art. 2Competenze
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, il servizio svolge le seguenti attivita':
a) verifica lo stato di attuazione dei programmi ed accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive generali emanate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la correttezza, la trasparenza e l'economicita' della gestione delle risorse nonche' l'imparzialita', il buon andamento ed il rispetto degli standard di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa;
c) stabilisce, annualmente, anche su indicazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i parametri e gli indici di riferimento del controllo dell'attivita' amministrativa, sentiti il segretario generale e i responsabili degli uffici dirigenziali generali;
d) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa degli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione degli uffici ausiliari del Ministro, di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166 , e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
e) svolge accertamenti sugli effetti prodotti dalla normativa regolamentare di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, formulando osservazioni e suggerimenti di modifica per il miglioramento dell'azione amministrativa;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal regolamento.
2. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, agli uffici centrali e circoscrizionali del Ministero, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
3. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al segretario generale ed al dirigente generale competente.
Note all'art.2: - Per il testo dell' art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse. - L' art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 , cosi' recita: "Art. 1 (Uffici ausiliari). - 1. Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell'uffiico stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari. 2. Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro puo' avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell' art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 . Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti".
Verweist auf
- Decreto 18 aprile 1997, n. 236 Art. 1
- Decreto 18 aprile 1997, n. 236 Art. 20
- Decreto 18 aprile 1997, n. 236 Art. 7