Decreto 10 aprile 1996, n. 296 Art. 1
1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilita':
a) accordi internazionali in preparazione;
b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati";
c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti ((;))
i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , per le finalita' stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.