Decreto 12 giugno 1995, n. 329 Art. 4
1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 DICEMBRE 1997, N. 523)) .
4. Il presidente, nei casi in cui vi e' particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonche' la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.