Decreto 12 giugno 1995, n. 329 Art. 2
1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.
2. L'Istituto provvede, altresi', ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualita' a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.
3. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalita' operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicita' e imprenditorialita', al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.
4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.