Decreto 13 febbraio 1995, n. 191 Art. 5
1. Il terzo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , e' sostituito ed integrato dai seguenti: "Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreche' non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine e' evidenziato con idonea modalita' nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione. La Societa' e' comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione. Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 'Informazioni elenco abbonati' non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti. Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la societa' provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni.".
Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 26 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 26. - L'abbonato ha diritto ad avere in utilizzazione gratuita una copia dell'elenco degli abbonati della propria rete urbana per ogni utenza tenuta in abbonamento. Nell'elenco saranno inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie all'individuazione dell'abbonato nella forma stabilita dalla societa' concessionaria. Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreche' non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine e' evidenziato con idonea modalita' nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione. La societa' e' comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione. Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 'Informazioni elenco abbonati' non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti. Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la societa' provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni. Salvi i casi di cui sopra, la societa' non assume alcuna responsabilita' in caso di errori od omissioni di diciture esplicative, indirizzi, o altre indicazioni riportate nella pubblicazione suddetta, ne' per quanto attiene la veridicita' di qualifiche e titoli dichiarati dall'utente".
Verweist auf
- Decreto 13 febbraio 1995, n. 191 Art. 26