Decreto 13 febbraio 1995, n. 191 Art. 1
1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , e' aggiunto il seguente: "La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 1 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - L'abbonamento al servizio telefonico e' disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonche' dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attivita' di controllo sulla societa' tramite i propri competenti organi. Nella polizza di abbonamento sara' indicato il foro competente per ogni eventuale controversia. La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilita' degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento".
Verweist auf
- Decreto 13 febbraio 1995, n. 191 Art. 10