Decreto 9 marzo 1994, n. 311 Art. 21Tolleranza di frequenza
Capo III TRASMETTITORI DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
1. La tolleranza di frequenza e' di 500 Hz per la portante video e la portante audio.
2. Nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di "offset" normale, la tolleranza di frequenza della portante video deve essere di 250 Hz e, nel caso di trasmettitori da impiegare in condizioni di "offset" di precisione, tale tolleranza deve essere di 1 Hz. Per la misura dell'offset di precisione si deve anche verificare che il rumore di fase della portante video non sia tale da vanificare i vantaggi dell'impiego di tale offset.
3. Al fine di poter effettuare le misure di stabilita' di frequenza, l'apparato deve essere dotato di opportune uscite di misura.