Decreto 9 dicembre 1993, n. 581 Art. 2Definizione di sponsorizzazione
1. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attivita' o i suoi prodotti, purche' non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attivita' o prodotti.
2. Il termine sponsor designa ogni singolo soggetto che abbia sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo.
3. I programmi radiofonici sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino professionalmente per conto di una o piu' imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o i prodotti delle imprese stesse.
4. Non sono soggetti ai limiti imposti dal presente regolamento i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non economici, nonche' quelli di utilita' sociale generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.