Decreto 28 ottobre 1993, n. 511 Art. 3
1. L'utente del servizio pubblico di posta elettronica, che intende avvalersi del servizio PT fax, e' tenuto all'osservanza, per quanto applicabili, delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni nonche' delle disposizioni e delle modalita' operative fissate dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica approvato con decreto ministeriale n. 260 del 7 agosto 1990 con le integrazioni di cui al comma 2.
2. L'utente, che intende avvalersi del servizio PT fax, puo' accedere al servizio:
a) direttamente dal suo terminale facsimile (apparecchiatura fac- simile o TC fax) tramite rete telefonica commutata;
b) mediante invio alla propria casella postale elettronica del documento da trasmettere.
3. Gli utenti del servizio PT fax possono ottenere dall'amministrazione copia conforme dei documenti trasmessi.