Decreto 7 settembre 1990, n. 438 Art. 2Corso professionale con esami finali
1. Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.
2. A ciascun corso e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.
3. Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.
4. La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed e' composta come segue:
a) presidente: magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;
b) membri: quattro docenti delle materie oggetto dell'insegnamento (due docenti universitari e due funzionari della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale);
c) segretario: un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.
5. Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove e' considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.
6. La votazione finale e' data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.
7. La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale e' approvata con decreto ministeriale.
8. I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati alla qualifica funzionale di vice dirigente (categoria VIII) agli effetti giuridici dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio con la nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno e' chiamato ad indicare.