Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 2
1. La ripartizione per provincia del contingente nazionale dei posti spettanti ai precari, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 , e' effettuata in relazione alle disponibilita' delle singole circoscrizioni territoriali nella percentuale del 50 per cento per gli operatori di esercizio e del 30 per cento per gli operatori specializzati di esercizio.
Nota agli articoli da 1 a 5: - Si riporta il testo dei commi 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 e 13 dell'art. 1 della legge n. 355/1989 (per l'argomento di detta legge si veda nel titolo del decreto qui pubblicato): "2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883 , 25 giugno 1983, n. 4884 , e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094. 3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA. 4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o piu' province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, e' formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parita' di punteggio, in base alla normativa di cui all'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come integrato per effetto del quarto comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 . 6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA. 7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validita' le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario. 8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 . 9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8. (Omissis). 13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi gia' espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873 , quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore eta'".
Verweist auf
- Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 1
- Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 33
- Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 5
- Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 7
- Decreto 28 aprile 1990, n. 308 Art. 8