Decreto 22 aprile 2023, n. 67 Art. 5Titoli
La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso: a) Titoli di studio
1. Laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,00;
2. Laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13) punti 1,00;
3. Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) punti 1,00;
4. Laurea magistrale in psicologia (LM-51) punti 1,00;
5. Laurea magistrale in scienze della nutrizione umana (LM-61) punti 1,00;
6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM-85) punti 1,00;
7. Laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,50;
8. Laurea in scienze dell'educazione e della formazione (L-19) punti 0,50;
9. Laurea in scienze e tecniche psicologiche (L-24) punti 0,50;
10. Laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) punti 0,50;
11. Dottorato di ricerca punti 2,00;
12. Master universitario di II livello punti 1,00;
13. Master universitario di I livello punti 0,75;
14. Diploma di specializzazione conseguito presso gli ISEF punti 0,50;
15. Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) punti 0,50;
16. Abilitazione professionale all'insegnamento punti 0,50;
17. Diploma di perfezionamento conseguito presso gli ISEF punti 0,30. b) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali 1. Tecnico sportivo di IV livello o equiparato punti 1,00; 2. Esperto in preparazione fisica punti 0,75; 3. Tecnico sportivo di III livello o equiparato punti 0,50; 4. Tecnico sportivo di II livello o equiparato punti 0,30; 5. Tecnico sportivo di I livello o equiparato punti 0,15. 2. Sono, altresi', valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio cui sono equiparati. 3. Ai fini della valutazione dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 5. 4. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 1. 5. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 6.