Decreto 17 aprile 2023, n. 73 Art. 8Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per ingiustificati incrementi dei tempi
1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo e' ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attivita' effettivamente svolte. La revoca dell'incarico e' tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.
3. La perdita del diritto all'incentivo e', altresi', disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.
4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalita' di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalita' dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerita' e l'efficienza delle varie fasi del processo.
Note all'art. 8: - Per il testo dell' art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , vedasi nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 17 aprile 2023, n. 73 Art. 113