Decreto 14 maggio 2021, n. 97 Art. 5Titoli
1. La commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all' articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 : punti 3;
b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all' articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 : punti 2;
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1.
2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli e' finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.
Note all'art. 5: - Per il testo dell' art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , si vedano le note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto 14 maggio 2021, n. 97 Art. 164