Decreto 23 giugno 2020, n. 105 Art. 9Classi di laurea magistrale
Capo III Concorso straordinario per direttore informatico
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
a) fisica (LM-17);
b) informatica (LM-18);
c) ingegneria dell'automazione (LM-25);
d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
e) ingegneria informatica (LM-32);
f) matematica (LM-40);
g) sicurezza informatica (LM-66);
h) tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.