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Decreto 17 febbraio 2020, n. 20 · Decreto 17 febbraio 2020, n. 20 — Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)

Decreto 17 febbraio 2020, n. 20 Art. 7Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

In KraftAmtlicher Text

1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti marcatori impiegati per le attivita' amatoriali ed agonistiche, in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.

2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la salute e per l'ambiente, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche.

3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1 devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili», secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE.) si vedano le note all'art. 2.