Decreto 17 febbraio 2020, n. 20 Art. 10Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.