Decreto 7 novembre 2019, n. 139 Art. 5Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile
Capo II Caratteristiche delle navi, requisiti delle guardie giurate, modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile
1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S. , nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare:
a) le armi comuni da sparo, nonche' le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione;
b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.
2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).
Note all'art. 5: - Per il testo degli articolo 133 e 134 del citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , si veda nelle note all'articolo 2.