Decreto 7 novembre 2019, n. 139 Art. 3Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione
Capo II Caratteristiche delle navi, requisiti delle guardie giurate, modalità di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile
1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche:
a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO;
b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ;
c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 . «Art. 3. - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 , e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».