Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 3Disposizioni particolari
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5 , e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8 , 78 , comma 6 , 90 , comma 6 , 102 , comma 6 , 114 , comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , si prescinde dal limite massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
Note all'art. 3: - Per il testo vigente dell' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 : «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.». - Per il testo dell' articolo 71, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo vigente degli articoli 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 : «Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.». «Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.». «Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.». «Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) (Omissis). 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.».
Verweist auf
- Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 102
- Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 114
- Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 19
- Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 78
- Decreto 5 novembre 2019, n. 167 Art. 90