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Decreto 21 agosto 2019, n. 127 · Decreto 21 agosto 2019, n. 127 — Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00133)

Decreto 21 agosto 2019, n. 127 Art. 8Campo di applicazione

Capo II Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato nonche' per le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

In KraftAmtlicher Text

l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 , relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarita' organizzative di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti; d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 . 3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13 , comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , v. nelle note alle premesse. - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell' art. 1, commi 1 e 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori): «Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'art. 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: (Omissis). d) le armi, incluse le armi da fuoco; (Omissis). g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; (Omissis).». - Per il testo dell' art. 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.