Decreto 30 novembre 2015, n. 223 Art. 3Modificazioni all'articolo 5 del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220
1. All' articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220 , dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione.».
Note all'art. 3: - Per il testo dell' art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220 , come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.